Un erede ha chiesto la restituzione di somme donate dal defunto tramite bonifici e assegni, ritenendo le donazioni nulle per mancanza di atto pubblico. Dopo una prima sentenza che ha dichiarato la nullità ma ha rigettato la restituzione per prescrizione (impugnata in appello), l'erede ha ottenuto un decreto ingiuntivo per le stesse somme contro i coeredi della donataria. Il Tribunale ha revocato il decreto per litispendenza. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'erede, confermando che l'azione per ottenere la restituzione di somme donate in vita dal defunto non costituisce una petizione ereditaria, bensì una comune azione personale di restituzione. Di conseguenza, essendoci due cause identiche pendenti, la litispendenza è corretta.
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