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donazione di bene altrui

Definizione

L'atto con cui una persona dona un immobile appartenente ad altri; è nullo ma costituisce titolo valido per l'usucapione abbreviata se chi riceve è in buona fede.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Usucapione abbreviata e donazione di bene altrui: le regole
Un affittuario ha continuato a occupare e coltivare un fondo agricolo dopo la scadenza del contratto. Successivamente ha donato l'immobile ai figli sostenendo di averlo usucapito. I proprietari hanno chiesto la nullità della donazione e la restituzione del bene. La Corte di Cassazione ha chiarito che la semplice coltivazione continuata non trasforma la detenzione in possesso utile per usucapire. Tuttavia, la donazione di un bene altrui costituisce un titolo idoneo per l'usucapione abbreviata. I giudici d'appello hanno sbagliato a ignorare la posizione dei figli, i quali potevano aver maturato l'usucapione abbreviata in buona fede dopo l'atto di donazione. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza d'appello, rinviando la causa per un nuovo esame.
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Donazione di bene altrui: l’ex marito blocca la divisione
Un uomo ha contestato la validità della donazione effettuata dai suoceri alla figlia (sua ex moglie) avente ad oggetto un immobile. L'uomo sosteneva che l'immobile fosse già in comunione legale tra i coniugi e che la donazione di bene altrui fosse interamente nulla. La Corte d'Appello aveva dichiarato la nullità solo parziale dell'atto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ex marito, stabilendo che la donazione di bene altrui è radicalmente nulla e che l'uomo ha pieno interesse a far valere tale nullità per l'intero atto, poiché questo incide sulla corretta divisione dei beni dopo la fine del matrimonio. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Donazione di bene altrui: nulla se l’usucapione non è provata
Un nipote riceve in dono dal nonno alcuni terreni e agisce in giudizio per ottenerne la restituzione da chi li occupa. L'occupante si difende sostenendo la nullità dell'atto. La Corte di Cassazione conferma che la **donazione di bene altrui** è nulla per difetto di causa. Il nonno, infatti, non era il proprietario formale dei terreni e non è riuscito a dimostrare di averli acquisiti per usucapione (possesso ventennale). Di conseguenza, non poteva validamente donarli. Il nipote, privo di un titolo di proprietà valido, perde la causa e l'occupante può legittimamente rimanere sui terreni.
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Donazione di bene altrui: perché è nulla e gli effetti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29661/2024, ha ribadito un principio fondamentale: la donazione di bene altrui è nulla per mancanza di causa. Il caso riguardava una complessa vicenda immobiliare in cui, a seguito della risoluzione di una compravendita e del fallimento della società venditrice, gli acquirenti originari avevano donato l'immobile (che avrebbero dovuto restituire) alla figlia, la quale lo aveva poi venduto a un terzo. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che la nullità della donazione travolge anche i successivi atti di acquisto, a prescindere dalla buona fede del terzo acquirente, se la domanda di nullità viene trascritta entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto nullo. Viene inoltre respinta l'eccezione di arricchimento senza causa, poiché i crediti verso un'impresa fallita devono essere gestiti tramite le apposite procedure concorsuali.
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