L'Azienda Fornitrice ha richiesto il pagamento di attrezzature agricole all'Acquirente. Quest'ultima ha eccepito la presenza di vizi e ha richiesto il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha accertato l'esistenza di due contratti distinti (del 1997 e del 2000). Ha stabilito che i pagamenti effettuati con assegni nel 1997 coprivano interamente il primo debito, escludendo il saldo richiesto dall'Azienda. Tuttavia, l'eccedenza pagata non poteva compensare il debito del secondo contratto del 2000, mancando una specifica domanda di compensazione. La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando che l'imputazione dei pagamenti e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito. La decisione ribadisce che, senza una formale richiesta della parte, il giudice non può d'ufficio operare la compensazione tra debiti derivanti da rapporti autonomi.
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