Una madre sottoscrive una polizza vita di tipo finanziario versando un premio unico e designa il figlio come assicurato e beneficiario. Alla scadenza del contratto, il figlio chiede alla compagnia assicurativa il pagamento del capitale e dei rendimenti garantiti, oltre al risarcimento dei danni. La Corte d'Appello respinge la richiesta sostenendo che solo la madre stipulante possa agire in giudizio. La Corte di Cassazione ribalta la decisione e accoglie il ricorso. I giudici affermano che la legittimazione ad agire del beneficiario sussiste pienamente quando si richiede l'esecuzione della prestazione dovuta o il risarcimento dei danni derivanti dal rapporto. Trattandosi di un contratto a favore di terzo, il figlio ha acquisito direttamente il diritto al pagamento e possiede quindi la piena facoltà di agire in tribunale contro l'assicurazione.
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