Un detenuto ha presentato una domanda di grazia mentre si trovava ristretto in un istituto penitenziario, per poi essere trasferito in un'altra struttura. Entrambi i Magistrati di Sorveglianza territorialmente coinvolti hanno rifiutato di gestire la fase di raccolta delle informazioni, rimettendosi a vicenda il fascicolo. La questione è giunta davanti alla Corte di Cassazione per risolvere il disaccordo. I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il contrasto tra uffici. La gestione dell'istruttoria per la domanda di grazia non costituisce una funzione giurisdizionale, cioè non comporta una decisione giudiziaria sulla sentenza penale. I giudici svolgono una semplice attività di supporto per il Ministro della Giustizia e il Capo dello Stato. La Cassazione ha quindi restituito gli atti al magistrato che aveva sollevato l'inammissibile contestazione.
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