Un professionista cita in giudizio una compagnia di assicurazioni per il mancato pagamento di un compenso. Il suo appello viene dichiarato inammissibile perché, secondo i giudici, aveva omesso di riproporre esplicitamente la richiesta di pagamento. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, chiarendo un importante principio sull'effetto devolutivo dell'appello. Se il primo giudice si è pronunciato solo su una questione procedurale, in appello è sufficiente contestare quella decisione e manifestare la volontà di proseguire, senza dover ripetere nel dettaglio tutte le richieste di merito. La Cassazione ha quindi dato ragione al professionista, annullando la sentenza e rinviando il caso al Tribunale per un esame nel merito.
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