Il Lavoratore ha chiesto al Fondo di garanzia gestito dall'Ente Previdenziale il pagamento delle ultime tre mensilità di stipendio non pagate dal datore di lavoro. La Corte d'appello ha dichiarato la richiesta improponibile per la mancata presentazione della domanda amministrativa preventiva. Il Lavoratore ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'Ente Previdenziale non avesse contestato tempestivamente tale mancanza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la domanda amministrativa preventiva costituisce un presupposto indispensabile per l'azione giudiziaria. La sua assenza determina l'improponibilità della causa, un difetto che il giudice può rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dal comportamento delle parti. Di conseguenza, il Lavoratore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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