Un uomo ha minacciato un imprenditore edile per costringerlo a non far lavorare il figlio di un suo storico rivale. Di conseguenza, l'imprenditore ha dovuto pagare il lavoratore senza ricevere alcuna prestazione. La Corte d'Appello ha condannato l'imputato per il reato di estorsione. La Corte di Cassazione ha però accolto il ricorso dell'imputato, annullando la sentenza con rinvio. I giudici hanno chiarito che non si configura il reato di estorsione se il danno economico subito dalla vittima e il profitto non erano l'obiettivo voluto dall'autore, il quale agiva solo per un movente di rivalsa personale. La condotta deve essere quindi riqualificata, eventualmente come violenza privata, poiché il semplice profitto morale o la sete di potere non bastano a integrare l'estorsione.
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