Una docente viene accusata di falso in atto pubblico per aver apposto la firma di una collega su verbali del consiglio di classe. La preside è accusata di omessa denuncia. Dopo un'assoluzione in primo grado, la Corte d'Appello condanna entrambe. La Corte di Cassazione annulla la sentenza d'appello, stabilendo che per il reato di falso in atto pubblico non basta l'alterazione del vero, ma va provato l'elemento soggettivo del dolo, non potendosi escludere a priori una condotta meramente colposa. Inoltre, ha ribadito l'obbligo per il giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria dibattimentale prima di ribaltare una sentenza di assoluzione.
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