La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imprenditore per bancarotta fraudolenta documentale, stabilendo che l'aver affidato la gestione contabile a un professionista esterno non lo esonera dalla responsabilità penale. Secondo la Corte, sull'amministratore grava sempre un obbligo di vigilanza. Il reato è stato qualificato come bancarotta documentale generica, che richiede solo la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, senza la necessità di un dolo specifico di pregiudizio ai creditori. La parte della condanna relativa alla distrazione di beni era già divenuta definitiva.
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