La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo condannato per la violazione di un foglio di via obbligatorio. L'imputato, trovato in una città dalla quale era stato allontanato con provvedimento del Questore, aveva impugnato la sentenza d'appello lamentando vizi di motivazione. La Suprema Corte ha stabilito che il ricorso mirava a un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità, confermando la condanna al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda.
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