La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché le argomentazioni presentate erano una semplice ripetizione di quelle già esaminate e rigettate dalla Corte d'Appello di Bari. La Corte ha evidenziato che la mera riproposizione dei motivi, senza l'introduzione di nuove critiche specifiche, non soddisfa i requisiti per un valido ricorso di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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