La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per traffico illecito di rifiuti. L'appello, basato sulla contestazione della quantità e della natura non pericolosa dei materiali, è stato respinto in quanto mirava a un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità. La Corte ha confermato la validità della condanna, fondata su elementi come l'organizzazione stabile dell'attività, la gestione di oltre 8 tonnellate di rifiuti e l'uso di documentazione falsa.
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