Una società locatrice sostiene di aver inviato tempestivamente la disdetta del contratto di locazione commerciale tramite raccomandata. La società conduttrice ribatte che la busta conteneva solo una proposta transattiva e che la disdetta vera e propria è giunta fuori tempo massimo. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'Appello rileva un contrasto insanabile tra i testimoni delle due parti. Di conseguenza, applicando la regola sull'onere della prova, stabilisce che la locatrice non ha dimostrato l'invio tempestivo, dichiarando il rinnovo del contratto per altri sei anni. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della locatrice: la valutazione delle prove spetta esclusivamente ai giudici di merito e, in caso di prove del tutto contraddittorie, la causa viene persa da chi aveva l'obbligo di dimostrare il fatto.
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