La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato condannato per il trasporto e la detenzione di tredici chilogrammi di marijuana. Il ricorrente contestava la quantificazione della pena, lamentando una presunta carenza di motivazione sulla mancata applicazione della sanzione più blanda. I giudici di merito avevano infatti stabilito un aumento della misura punitiva rispetto alla soglia base. La Suprema Corte ha confermato la correttezza della decisione precedente, ribadendo che il discostamento dal minimo edittale risulta pienamente legittimo quando sussiste un quantitativo consistente di stupefacente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della genericità delle censure difensive, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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