Un contribuente ha impugnato una intimazione di pagamento e le relative cartelle esattoriali emesse dall'agente della riscossione. Il cittadino ha contestato la validità delle notifiche, affermando che gli originali dei documenti non esistevano e disconoscendo le fotocopie prodotte in giudizio dal fisco. La Corte di Cassazione ha chiarito la netta differenza tra la contestazione dell'esistenza materiale dell'atto e il disconoscimento della conformità all'originale. Quest'ultimo presuppone necessariamente che un originale esista per operare un confronto sui contenuti. Quando invece si sostiene che l'originale non è mai esistito e che la copia è stata creata artificiosamente, non basta una contestazione generica ma occorre proporre la querela di falso. Poiché il contribuente ha sollevato un'eccezione astratta senza attivare la corretta procedura, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al rimborso delle spese legali e a pesanti sanzioni per lite temeraria.
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