Un agricoltore ottiene un podere con vendita a rate e, in un primo testamento, designa una sola figlia come beneficiaria esclusiva del terreno. In seguito redige una seconda scheda testamentaria: lascia un appartamento ad alcuni familiari e stabilisce che tutto il resto del patrimonio sia diviso in parti uguali tra i suoi cinque figli. Alla sua morte, l'Ente pubblico assegna comunque il podere alla figlia designata inizialmente. Gli eredi di quest'ultima citano gli altri familiari per ottenere il rilascio del fondo, invocando la nullità del secondo testamento per violazione del vincolo di indivisibilità agraria. La Corte di Cassazione respinge la domanda: il secondo documento realizza una revoca tacita del testamento originario perché assegna quote astratte e non frazioni fisiche del terreno. I familiari comproprietari mantengono il bene e vincono la causa.
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