Un noto artista ha citato in giudizio un fotografo per aver esposto in una mostra, senza autorizzazione, uno scatto che lo ritraeva completamente nudo su una barca. Il fotografo sosteneva che il consenso a farsi fotografare e il valore artistico dell'opera escludessero l'illecito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fotografo, confermando la condanna al risarcimento dei danni. I giudici hanno chiarito che il consenso alla pubblicazione dell'immagine è un atto autonomo rispetto al consenso a farsi fotografare, ed è sempre liberamente revocabile. Inoltre, la notorietà del soggetto o il pregio artistico dello scatto non possono giustificare la diffusione di immagini che ledono la sfera intima e privata della persona senza il suo esplicito permesso.
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