Un detenuto chiede di sostituire il fornello a gas nella sua cella con uno a induzione elettrica, più sicuro. L'amministrazione penitenziaria rifiuta. Il detenuto si rivolge alla Corte di Cassazione, ma il suo ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte stabilisce un principio importante: sebbene il diritto all'alimentazione sia uno dei diritti soggettivi del detenuto, le modalità con cui questo diritto viene esercitato (come il tipo di fornello) rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria per motivi di ordine e sicurezza. Tali decisioni non possono essere contestate con un ricorso giurisdizionale, ma solo con un reclamo interno. Il detenuto perde e viene condannato a pagare le spese.
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