Un Cessionario ha acquistato un credito d'imposta IRPEG. L'Agenzia delle Entrate ha comunicato nel 2004 al curatore fallimentare, precedente titolare del credito, un diniego di rimborso tributario, sostenendo che il credito era stato annullato e azzerato tramite ravvedimento operoso. Il Cessionario ha contestato questo diniego, ritenendolo non un atto impugnabile e invocando l'imprescrittibilità del credito. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha stabilito che la comunicazione del 2004 era un diniego espresso di rimborso, regolarmente portato a conoscenza. I termini per l'impugnazione erano scaduti, rendendo il ricorso tardivo e infondato. La decisione ha condannato il Cessionario al pagamento delle spese legali.
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