Il Contribuente ha ricevuto un'ingiunzione di pagamento per contributi di bonifica non versati al Consorzio. La Corte d'Appello tributaria aveva ritenuto inammissibile il ricorso perché il cittadino non aveva precedentemente impugnato la diffida di pagamento ricevuta. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che l'impugnazione della diffida di pagamento è una facoltà e non un obbligo per il contribuente. La mancata contestazione della diffida non rende definitivo il debito. Di conseguenza, il cittadino conserva il pieno diritto di contestare il merito della pretesa tributaria impugnando il primo atto formale successivo, ossia l'ingiunzione di pagamento. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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