La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un giornalista per diffamazione a mezzo stampa, stabilendo un principio fondamentale: il solo titolo di un articolo può avere una autonoma portata offensiva. Anche se il corpo del testo è corretto, un titolo sensazionalistico e lesivo della reputazione è sufficiente per integrare il reato. La Corte ha ritenuto il giornalista responsabile del titolo, considerandolo parte integrante del suo lavoro, e ha confermato il suo obbligo di risarcire i danni. La sentenza sottolinea come la scelta delle parole in un titolo non sia un dettaglio secondario, ma un elemento centrale nella valutazione della diffamazione a mezzo stampa.
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