La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un amministratore ritenuto responsabile per i debiti IVA di una società fallita. L'ordinanza sottolinea due principi chiave: la mancata riunione formale di appelli connessi non vizia la procedura se non c'è pregiudizio, e il ricorso è inammissibile se manca di specificità. In questo caso, l'omessa trascrizione della cartella di pagamento ha impedito alla Corte di valutare la fondatezza della pretesa fiscale e la reale fonte della responsabilità amministratore, confermando l'importanza del principio di autosufficienza del ricorso.
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