Una società creditrice avvia un pignoramento contro uno Stato debitore, rivolgendosi a una banca. Inizialmente, la richiesta si concentra solo su presunte partecipazioni azionarie. Quando la banca nega, il creditore avvia la procedura di accertamento dell'obbligo del terzo. Solo in seguito, cerca di estendere la pretesa ai conti correnti scoperti durante la causa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'oggetto del pignoramento deve essere definito con precisione fin dall'inizio. Non è possibile ampliare il campo della richiesta in un secondo momento. La mancanza di specificità iniziale ha reso l'azione inefficace, portando alla sconfitta della società creditrice.
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