Un avvocato, dopo aver assistito un cliente con il patrocinio a spese dello Stato, ha contestato il decreto di liquidazione dei propri compensi professionali. Il Tribunale ha accolto l'opposizione aumentando l'importo, ma ha negato il rimborso delle spese di questo giudizio, compensandole perché il professionista si era difeso da solo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del legale, stabilendo che la difesa personale dell'avvocato non esclude il diritto al rimborso delle spese legali. Il giudice non può disporre la compensazione delle spese fuori dai casi tassativi previsti dalla legge, come la reciproca sconfitta o l'assoluta novità della questione. La causa è stata quindi rinviata al Tribunale per una nuova decisione sulle spese.
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