Un cittadino ha impugnato un preannuncio di fermo amministrativo sul proprio veicolo per contributi previdenziali non versati, eccependo la prescrizione del debito. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione, accertando l'estinzione del credito per decorso del termine breve. L'ente creditizio ha impugnato la decisione in Cassazione avvalendosi di un avvocato del libero foro. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizio insanabile della procura. La difesa dell'Agente della Riscossione davanti ai giudici di legittimità spetta in via primaria all'Avvocatura dello Stato. L'incarico a professionisti esterni richiede una specifica e motivata delibera preventiva, del tutto assente nel caso esaminato. Il contribuente ottiene la vittoria definitiva e l'annullamento della pretesa debitoria.
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