Una società committente affida il trasporto di merci a un vettore principale, il quale subappalta l'incarico a un sub-vettore. Durante il tragitto, ignoti rubano il carico. L'assicuratore della merce risarcisce il committente e fa causa al vettore principale per recuperare la somma. Il vettore principale chiama in causa il sub-vettore per rivalersi del danno, ma quest'ultimo eccepisce la prescrizione annuale. I giudici di merito respingono l'eccezione, fissando il termine iniziale della prescrizione alla data di notifica della causa principale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del sub-vettore, stabilendo che la prescrizione nel contratto di trasporto e nel sub-trasporto decorre tassativamente dal giorno convenuto per la riconsegna delle cose e non dall'avvio dell'azione risarcitoria.
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