Una società commerciale chiedeva al Ministero il risarcimento per i danni causati dall'esondazione di un fiume avvenuta nel 1992, notificando l'atto di citazione solo nel 2015. I giudici di primo grado respingevano la domanda dichiarando estinto il diritto per intervenuta prescrizione decennale, conteggiata a partire dal rinvio a giudizio penale del progettista dell'opera idraulica nel 2000. La società proponeva appello contestando genericamente il momento di effettiva conoscibilità dell'illecito, ma l'impugnazione veniva dichiarata inammissibile. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la decisione: nei giudizi civili, chi si oppone all'eccezione deve indicare con precisione la data alternativa di decorrenza del termine. La prescrizione risarcimento danni scatta infatti quando il danneggiato può percepire il nesso di causa usando l'ordinaria diligenza, e l'appello privo di specifiche confutazioni è inammissibile.
Continua »