Un uomo, condannato per detenzione di droga a fini di spaccio, ha contestato la sentenza. Sosteneva che le sue ammissioni alla polizia non fossero valide perché non erano state formalizzate in un verbale da lui firmato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: le dichiarazioni spontanee dell'imputato sono utilizzabili come prova anche se non documentate in un verbale sottoscritto. La loro validità dipende dalla loro genuina spontaneità, non dalla forma con cui vengono registrate. La mancanza del verbale è una semplice irregolarità. La condanna è stata quindi confermata.
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