La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un appello penale a causa della mancata allegazione della dichiarazione di domicilio appello, come richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (ora abrogato). La sentenza chiarisce che la norma, sebbene abrogata, si applica agli atti depositati prima del 25 agosto 2024 e che un eventuale richiamo a una precedente elezione di domicilio doveva essere espresso e specifico, indicandone la collocazione nel fascicolo processuale.
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