Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche da parte della Corte d'Appello. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la decisione di merito era pienamente motivata. I giudici hanno chiarito che la determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti, basate sui criteri dell'articolo 133 del codice penale, sono censurabili solo in caso di evidente illogicità. Nel caso specifico, la sanzione è stata correttamente calibrata considerando i precedenti penali del soggetto, la gravità del dolo e la totale assenza di pentimento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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