Il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione contestando la determinazione del trattamento punitivo inflitto dalla Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La sentenza impugnata presentava infatti una motivazione congrua, logica e completa rispetto alle argomentazioni difensive. Inoltre, la pena applicata si discostava in misura minima dal minimo edittale previsto dalla legge, rendendo insindacabile la decisione del giudice di merito. La Suprema Corte ha confermato la condanna e sanzionato il ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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