Una società gerente un magazzino portuale subisce il furto di merci in deposito doganale, nello specifico tabacchi in transito tra due Paesi UE. L'Agenzia delle Dogane emette un avviso di pagamento per IVA e accise. La società si oppone, sostenendo che il reato subito debba esonerarla dal versamento delle accise e contesta la legittimità di un secondo avviso emesso dal Fisco in autotutela. La Corte di Cassazione accoglie le ragioni dell'Amministrazione. I giudici stabiliscono che la sottrazione illecita costituisce uno svincolo irregolare che immette i beni nel circuito commerciale, rendendo esigibili le imposte. L'evento delittuoso non è equiparabile alla forza maggiore. Inoltre, viene confermato il potere del Fisco di annullare un atto viziato e riemetterlo in autotutela sostitutiva, anche in assenza di elementi sopravvenuti, nel rispetto dei termini di decadenza.
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