Una società locatrice ha chiesto un decreto ingiuntivo contro una ex conduttrice per incassare un assegno bancario consegnato all'inizio del contratto. L'inquilina si è opposta dimostrando l'esistenza di un precedente giudicato. Una precedente sentenza irrevocabile aveva già condannato la proprietaria a restituire il deposito cauzionale locazione, accertando che l'obbligazione di versamento della garanzia si era estinta. La Corte d'Appello ha revocato l'ingiunzione di pagamento. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e ha dichiarato inammissibile il ricorso della società locatrice, ribadendo che l'accertamento definitivo dell'estinzione del debito vincola ogni successiva richiesta basata sullo stesso titolo.
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