Il Ricorrente ha proposto reclamo contro il rigetto di un permesso premio inviando l'atto tramite posta elettronica certificata. Tuttavia, il difensore ha spedito il messaggio a un indirizzo PEC errato, non corrispondente a quello ufficiale dell'ufficio giudiziario competente. Il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che, secondo la normativa emergenziale, il deposito atti penali via PEC deve avvenire tassativamente presso gli indirizzi ministeriali specifici. L'invio a un indirizzo errato o non autorizzato determina l'inesistenza giuridica dell'atto, rendendo legittima la dichiarazione di inammissibilità pronunciata direttamente dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
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