L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA nei confronti di una società per gli anni 2007 e 2008. I giudici di merito hanno annullato gli atti ritenendo decaduto il potere impositivo, poiché l'ufficio aveva abbandonato i rilievi penali originari. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ufficio, stabilendo che per l'applicazione del raddoppio dei termini è sufficiente la sussistenza originaria dell'obbligo di denuncia penale. Non rileva il fatto che i successivi accertamenti si fondino su elementi privi di rilevanza penale, a meno che non si dimostri un uso pretestuoso della norma da parte del fisco. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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