Una società ha rimosso i propri cartelloni pubblicitari ad aprile su ordine del Comune, omettendo però di presentare la denuncia di cessazione entro il trentuno gennaio. Il Comune ha quindi richiesto il pagamento dell'intera annualità per l'Imposta comunale sulla pubblicità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente pubblico, stabilendo che il tributo ha carattere annuale e non è frazionabile, salvo il caso di pubblicità inferiore a tre mesi. La legge non distingue tra rimozione volontaria e rimozione imposta dall'amministrazione. In assenza di tempestiva denuncia di cessazione entro il termine di legge, l'imposta è dovuta per l'intero anno solare. La società è stata condannata a pagare l'intero tributo e le spese processuali.
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