Un contribuente, titolare di una macelleria, impugnava un avviso di accertamento. Successivamente, aderiva alla 'rottamazione-ter', ma solo per la cartella di riscossione provvisoria. I giudici di secondo grado ritenevano che ciò implicasse la rinuncia a tutto il giudizio, dichiarando inammissibile l'appello del Fisco. La Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio chiave sulla correlazione tra **definizione agevolata e processo tributario**: l'adesione parziale non estingue automaticamente la causa. L'Agenzia delle Entrate mantiene il suo interesse a proseguire il giudizio per la pretesa fiscale originaria. La causa torna quindi al giudice per essere decisa nel merito.
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