La Banca chiedeva un decreto ingiuntivo contro una società e due garanti per un finanziamento non pagato. Una Garante si opponeva formalmente contestando fin da subito la genuinità della propria sottoscrizione e richiedendo l'accertamento della falsità del documento. Nonostante la produzione degli originali da parte dell'istituto di credito, i giudici di merito rigettavano la richiesta, ritenendo non valido il disconoscimento della firma perché non formalmente reiterato. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione: se la parte dichiara espressamente fin dal primo atto di non aver mai firmato la garanzia, il disconoscimento della firma è tempestivo, specifico ed efficace. La Suprema Corte ha dunque cassato la sentenza d'appello, rinviando la causa per una nuova valutazione del caso.
Continua »