Una banca otteneva un decreto ingiuntivo contro due debitori per somme scaturenti da rapporti bancari. I debitori si opponevano e ottenevano una parziale riduzione dell'importo dovuto, prima in tribunale e poi in corte d'appello, dove la somma veniva ricalcolata in circa dodicimila euro. I debitori decidevano comunque di impugnare la decisione con ricorso davanti alla Suprema Corte. Nelle more del procedimento, la banca incorporante non si costituiva, rimanendo intimata. Successivamente, i debitori depositavano un formale atto di rinuncia, avendo perso interesse a proseguire la causa. La Suprema Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e ha dichiarato estinto il procedimento, senza liquidare le spese legali a carico dei rinuncianti proprio a causa della mancata costituzione dell'istituto di credito intimato.
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