La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6005/2024, ha rigettato il ricorso di un'impresa edile, confermando che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al creditore l'onere della prova del proprio credito. La radicale negazione da parte del debitore circa l'esecuzione dei lavori è sufficiente a contestare l'intera pretesa, compreso l'importo, senza che ciò cristallizzi il quantum richiesto. La Corte ha ritenuto la domanda del debitore di ridurre la condanna 'nei limiti del provato' non come una domanda nuova, ma come una mera limitazione della richiesta di rigetto totale.
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