Un cittadino straniero ha impugnato la convalida del suo trattenimento in un CPR, lamentando la mancata inclusione del certificato medico di idoneità nel fascicolo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13180/2024, ha respinto il ricorso. Ha stabilito che l'omissione di tale documento è una violazione puramente formale e non causa la nullità del provvedimento se l'interessato non allega specifiche condizioni di salute che ne dimostrino l'inidoneità alla vita comunitaria. La mera assenza del certificato medico CPR, senza un pregiudizio concreto, non è sufficiente per invalidare la detenzione.
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