Alcuni contribuenti impugnano diversi avvisi di accertamento ICI notificati dal Comune. Nel corso del giudizio di secondo grado, i cittadini presentano formale istanza di discussione orale per illustrare le proprie ragioni in udienza durante il periodo di emergenza sanitaria. I giudici tributari regionali decidono tuttavia la causa a porte chiuse basandosi solo sugli atti del fascicolo, senza concedere il collegamento da remoto e senza assegnare termini per memorie scritte. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei contribuenti. I Supremi Giudici stabiliscono che ignorare la richiesta della parte viola gravemente il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, provocando la nullità assoluta della sentenza. La decisione d'appello viene integralmente cassata e la controversia rinviata a un nuovo collegio giudicante.
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