La Corte di Cassazione ha stabilito che la decadenza elenchi agricoli di 120 giorni, prevista per impugnare la cancellazione o la variazione delle giornate di lavoro, ha natura sostanziale. Questo termine si applica anche quando il lavoratore agisce per contestare la richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite. Nel caso esaminato, un operaio agricolo aveva impugnato tardivamente i provvedimenti dell'ente previdenziale, perdendo così il diritto a contestare il ricalcolo delle prestazioni.
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