Un lavoratore ha impugnato il disconoscimento del proprio lavoro da parte dell'ente previdenziale. Il tema centrale era il calcolo dei termini per l'appello a seguito di una modifica legislativa sulla decadenza lavoro agricolo. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per le decisioni emesse durante la sospensione della norma sulla decadenza, il termine di 120 giorni per ricorrere in giudizio ricomincia a decorrere da capo dalla data di ripristino della legge. Il ricorso del lavoratore, presentato oltre questa nuova scadenza, è stato dichiarato inammissibile.
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