Un correntista ha citato in giudizio una banca acquirente per ottenere la restituzione di somme indebitamente pagate alla banca originaria. La banca acquirente si è difesa sostenendo di non essere il soggetto corretto da citare, poiché l'accordo di cessione escludeva i 'crediti a sofferenza'. La Cassazione ha chiarito un principio fondamentale sulla cessione di ramo d'azienda bancario: la richiesta di restituzione del cliente non è un 'credito a sofferenza' della banca, ma un suo 'debito'. Secondo la legge speciale bancaria (Art. 58 T.U.B.), i debiti si trasferiscono automaticamente all'acquirente. Pertanto, la banca che ha acquistato il ramo d'azienda è responsabile e deve rispondere della richiesta del cliente.
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