La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (cd. 'concordato' ex art. 599-bis cod. proc. pen.), aveva impugnato la sentenza chiedendo il proscioglimento. La Suprema Corte ha chiarito che l'accordo sulla pena implica una rinuncia a contestare la responsabilità, circoscrivendo il potere del giudice e precludendo motivi di ricorso di questo tipo. Il ricorso 599-bis cod. proc. pen., pertanto, non può essere utilizzato per rimettere in discussione la colpevolezza.
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