La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28435/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento. La Corte ha ribadito che, secondo l'art. 448, co. 2-bis c.p.p., il ricorso patteggiamento non può basarsi su vizi di motivazione, ma solo sulle specifiche violazioni di legge tassativamente elencate, rafforzando la stabilità delle sentenze concordate.
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