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Data Certa Contratto Bancario

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Data Certa Contratto Bancario: Banca perde il credito nel fallimento
La Corte di Cassazione ha negato a una banca il diritto di insinuare i propri crediti nel fallimento di un'azienda cliente. La causa della sconfitta risiede nella mancanza di una 'data certa' sui contratti di conto corrente e finanziamento. Secondo i giudici, per essere valido nei confronti del fallimento (che è un 'terzo'), un contratto bancario non solo deve essere scritto, ma deve anche avere una data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Senza questo requisito, la prova del credito è inefficace. La sentenza sottolinea l'importanza della data certa contratto bancario come scudo di validità contro le procedure concorsuali, rendendo il documento inopponibile.
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Data certa contratto bancario: Cassazione e fallimento
Una società finanziaria ha richiesto l'ammissione di un credito al passivo di un fallimento, basato su un contratto di conto corrente. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, poiché il contratto bancario era privo di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Questa mancanza lo rende inopponibile alla massa dei creditori, impedendo alla banca di far valere le condizioni contrattuali pattuite. L'ordinanza ribadisce il rigore del requisito della data certa per i contratti bancari nel contesto fallimentare.
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Data certa contratto: opponibile in procedura concorsuale?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha stabilito un principio fondamentale in materia di diritto fallimentare e bancario. Un credito derivante da un conto corrente bancario può essere ammesso al passivo di una procedura concorsuale solo se il contratto originario ha una data certa anteriore all'apertura della procedura stessa. La Corte ha chiarito che i semplici estratti conto non sono sufficienti a provare il credito se il contratto sottostante è privo di tale requisito, in quanto il curatore (o commissario liquidatore) agisce come terzo. Di conseguenza, la prova del credito deve essere fornita mediante la produzione del contratto scritto con data certa, opponibile alla massa dei creditori.
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