Il caso riguarda un **DASPO sportivo** imposto a un tifoso per cinque anni, con divieto di accesso agli impianti di basket e obbligo di firma, a seguito dell'aggressione di un arbitro. Il tifoso ha contestato il provvedimento per vizi procedurali (notifica con fotocopia, mancato deposito nei termini) e per l'insussistenza della sua pericolosità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la notifica di una fotocopia senza attestazione non invalida l'atto se l'originale è regolare. Ha anche affermato che la convalida è valida anche se i termini difensivi non sono stati rispettati formalmente, purché il diritto di difesa sia stato esercitato. La Cassazione ha confermato la pericolosità del soggetto, ritenendo la motivazione del giudice della convalida logica e sufficiente.
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